Convenzione›Titolo II
Art. 3
3 / 28Licenza di pesca
In vigore dal 15 dic 1988
Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-3