Art. 20 · Vigilanza
ConvenzioneTitolo VIII

Art. 20

20 / 28

Vigilanza

In vigore dal 15 dic 1988
1 - L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonché alla corretta applicazione della presente convezione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio. 2 - Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva. 3 - Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa. 4 - Gli agenti possono domandare alle Autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-20