Art. 2 · Commissione
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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Commissione

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Le finalità della presente Convenzione, nonché l'applicazione delle normative inerenti alle attività di pesca nelle acque italo - svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca. 2 - La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia. 3 - I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari. 4 - Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti: a) svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attività consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle Autorità competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti; b) scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati; c) curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle Autorità competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni; d) nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni 5 - Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti: a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione; b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione; c) elaborare un regolamento interno; d) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.
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