Art. 17 · Scambio annuale di informazioni sulle attvità
ConvenzioneTitolo VII

Art. 17

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Scambio annuale di informazioni sulle attvità

In vigore dal 15 dic 1988
1 - La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci. 2 - A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalità previste dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-17