Convenzione›Titolo VI
Art. 16
16 / 28Semina di materiale ittico
In vigore dal 15 dic 1988
1 - Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti Pubblici, da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.
2 - Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-16