Art. 11 · Provvedimenti restrittivi
ConvenzioneTitolo V

Art. 11

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Provvedimenti restrittivi

In vigore dal 15 dic 1988
Ciascuno dei due Commissari può curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.
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