Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 dic 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
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