Art. 1
1 / 3In vigore dal 15 dic 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli
emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle
regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979,
degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13
delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della
stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;528#art-1