Art. 38
38 / 38In vigore dal 17 dic 1988
1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all' si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Societè philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall'amministazione finanziaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1988.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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