Art. 25
25 / 38In vigore dal 17 dic 1988
1. La gestione ordinaria e gli atti di staordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
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