Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 17 dic 1988
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
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