Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 19 nov 1988
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui all', assicura la detenzione di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente durante il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura di estradizione. 2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti. 3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente. 4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo 1 dello . Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.
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