Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all', nei seguenti casi: a) qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato; b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato; c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice appropriato. 2. Ogni Stato parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità all', verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. 1. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.
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