Convenzione
Art. 33
33 / 33In vigore dal 19 nov 1988
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata della presente Convenzione.
Certifico che il suddetto testo è una copia conforme della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, il cui originale si trova depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, essendo stata la suddetta Convenzione aperta alla firma.
Per il Segretario generale,
il Consigliere legale:
Carl-August Fleischhauer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 4 febbraio 1985
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-33