Art. 32
Convenzione

Art. 32

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In vigore dal 19 nov 1988
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito: a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli ; b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell' e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'; c) le denuncie ricevute in applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-32