Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 19 nov 1988
1. Uno Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale. 2. Tale denuncia non libererà lo Stato parte degli obblighi che gli spettano in virtù della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avrà effetto; essa non ostacoleràin alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto. 3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-31