Convenzione
Art. 17
17 / 33In vigore dal 19 nov 1988
1. È istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito.
Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica e dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli stati parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro al tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati parti convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In dette riunioni, nelle quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi.
Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati parti. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o più della metàdegli Stati parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane, a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.
Storico versioni
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