Convenzione
Art. 16
16 / 33In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti dall'articolo primo, allorchè questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-16