Convenzione
Art. 15
15 / 33In vigore dal 19 nov 1988
Ogni Stato parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-15