Convenzione
Art. 1
1 / 33In vigore dal 19 nov 1988
Gli Stati parte alla presente Convenzione,
Considerado che, in confornità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,
Considerando che gli Stati sono tenuti, in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
Tenendo conto dell' della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell' del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, nè a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975,
Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
1. Ai fini della presente convenzione, il termine 'torturà indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimonirla o di far pressione su di lei o di intimonire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a
tali sanzioni o da esse cagionate
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-1