Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. 38 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Gli Stati parte alla presente Convenzione, Considerado che, in confornità ai principi enun Art. 2 Articolo 2 1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre mi Art. 3 Articolo 3 1. Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un a Art. 4 Articolo 4 1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considera Art. 5 Articolo 5 1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza Art. 6 Articolo 6 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le Art. 7 Articolo 7 1. Lo Stato parte sul di cui territorio viene scoperto il presunto autore di un Art. 8 Articolo 8 1. Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni Art. 9 Articolo 9 1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile, in og Art. 10 Articolo 10 1. Ogni Stato parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi a Art. 11 Articolo 11 Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzi Art. 12 Articolo 12 Ogni Stato parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamen Art. 13 Articolo 13 Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottopos Art. 14 Articolo 14 1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un Art. 15 Articolo 15 Ogni Stato parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito ch Art. 16 Articolo 16 1. Ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla Art. 17 Articolo 17 1. È istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Com Art. 18 Articolo 18 1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell Art. 19 Articolo 19 1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell Art. 20 Articolo 20 1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengo Art. 21 Articolo 21 1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, in virtù del presente artic Art. 22 Articolo 22 1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, ai sensi del presente artic Art. 23 Articolo 23 I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc ch Art. 24 Articolo 24 Il Comitato presenta agli Stati parti ed all'Assemblea generale dell'Organizza Art. 25 Articolo 25 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. La prese Art. 26 Articolo 26 Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luo Art. 27 Articolo 27 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a Art. 28 Articolo 28 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Conve Art. 29 Articolo 29 1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e Art. 30 Articolo 30 1. Ogni controversia tra due o più Stati relativa all'interpretazione o all'ap Art. 31 Articolo 31 1. Uno Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica Art. 32 Articolo 32 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a t Art. 33 Articolo 33 1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, fran Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360