Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti: a) la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente: "Unità di lunghezza. Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo. (17a CGPM, 1983, Ris. 1)"; b) nel capitolo I, punto 4: 1) la tabella è completata con le voci seguenti: " =============================================================== Unità GRANDEZZA ____________________________________________ Nome Simbolo Valore ____________________________________________ Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*) degli altri liquidi organici -28 2 Sezione efficace barn b 1 b = 10 m 2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a è tuttavia denominato 'ettarò"; c) nel capitolo II: 1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella; 2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".
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