Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 19 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497#art-1