Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 17 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza, relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, fatto a Helsinki l'8 luglio 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487#art-1