Protocollo
Art. 9
9 / 20RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 9 set 1988
: RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le parti dovranno cooperare, in conformità con le loro
legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:
a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il
ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate,
nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione
pertinenti.
2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale,
congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente Articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-9