Art. 17 · PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
Protocollo

Art. 17

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PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 9 set 1988
: PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE Fatte salve le disposizioni dell', ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi a termini dell' e dell', che incombono a quella data agli Stati ed alle Organizzioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-17