Art. 12 · SEGRETARIATO
Protocollo

Art. 12

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SEGRETARIATO

In vigore dal 9 set 1988
: SEGRETARIATO Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà: a) organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall' ed assicurarne il servizio; b) ricevere i dati comunicati in base all' e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta; c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli ; d) notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l', al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza; e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo; f) cominicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti; g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-12