Protocollo
Art. 10
10 / 20ASSISTENZA TECNICA
In vigore dal 9 set 1988
: ASSISTENZA TECNICA
1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell' della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione.
2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberazioni sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell', e nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-10