Protocollo
Art. 8
8 / 21In vigore dal 12 ago 1988
Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorità degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso delle immunità previste dal protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-8