Art. 8
Protocollo

Art. 8

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In vigore dal 12 ago 1988
Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorità degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso delle immunità previste dal protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-8