Protocollo
Art. 7
7 / 21In vigore dal 12 ago 1988
Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto degli Stati firmatari di prendere le opportune precauzioni per la loro sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-7