Art. 21
Protocollo

Art. 21

21 / 21
In vigore dal 12 ago 1988
Il presente protocollo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi negli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro luglio millenovecento- ottantaquattro. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-21