Art. 20
Protocollo

Art. 20

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In vigore dal 12 ago 1988
Il Governo della Repubblica francese porta a conoscenza degli Stati firmatari: a) qualsiasi notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione e qualsiasi deposito di uno strumento di adesione; b) l'entrata in vigore del presente protocollo; c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-20