Protocollo
Art. 19
19 / 21In vigore dal 12 ago 1988
L'adesione al presente protocollo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto a decorrere da tale atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-19