Protocollo
Art. 18
18 / 21In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente protocollo è concluso per un periodo indeterminato.
2. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari dell'accordo hanno effettuato, presso il Governo della Repubblica francese, la notifica di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-18