Art. 17
Protocollo

Art. 17

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo non si applica alle zone di sovranità dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresì alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che il protocollo si applica a uno o più dei suddetti territori. 3. Il presente protocollo non si applica alle Isole Faeroer. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca può notificare presso il Governo della Repubblica francese che il protocollo è applicabile a questo territorio. 4. Ciascuno Stato firmatario può dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del presente protocollo o dell'adesione di quest'ultimo, nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dischiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-17