Art. 11
Protocollo

Art. 11

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente protocollo è concluso per un periodo indeterminato. 2. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che nove Stati firmatari dell'accordo, compresa la Repubblica francese, hanno effettuato presso il Governo della Repubblica francese la notifica di cui al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-11