Art. 1
Protocollo

Art. 1

1 / 21
In vigore dal 12 ago 1988
PROTOCOLLO SULLE IMMUNITÀ DELLA FONDAZIONE EUROPEA, APERTO ALLA FIRMA DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE TALE FONDAZIONE A BRUXELLES, ADDÌ 29 MARZO 1982 GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, DESIDEROSI di definire le immunità necessarie per il corretto funzionamento di detta Fondazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Nel quadro delle sue attività ufficiali la Fondazione europea, in appresso denominata "Fondazione", beneficia dell'immunità di esecuzione nel territorio degli Stati firmatari del presente protocollo (in appresso denominati "Stati firmatari"), salvo: a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto e in caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli da parte del suddetto autoveicolo; b) in caso di esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di una disposizione dell'accordo che istituisce una Fondazione europea, in appresso denominata "accordo", o del presente protocollo; c) in caso di sequestro presso terzi, su decisione delle autorità giudiziarie, degli stipendi, emolumenti ed indennità dovuti dalla Fondazione ad un membro del personale, come definito nello statuto che sarà adottato dagli Stati parti dell'accordo in virtù dell' dell'accordo stesso, in appresso denominato "personale"; d) laddove il Consiglio della Fondazione abbia, in un caso particolare, rinunciato al beneficio della presente disposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-1