Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 12 ago 1988
Un esemplare originale dei testi francese, tedesco, inglese, spagnolo e russo del presente Accordo sarà depositato negli archivi dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I testi francese ed inglese faranno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra, il 17 ottobre 1980, in cinque esemplari originali, in francese, in tedesco, in inglese, in spagnolo ed in russo. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà copie autenticate conformi del testo del presente Accordo ad ognuno dei governi degli Stati firmatari. (Firmato) A. Schuler Presidente della Conferenza governativa W. Franczak Vice-Presidente della Conferenza governativa
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