Accordo
Art. 19
19 / 21In vigore dal 12 ago 1988
1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia autenticata conforme sarà trasmessa al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, per essere registrata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, ogni ratifica ed ogni denuncia di cui abbia ricevuto notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-19