Accordo
Art. 18
18 / 21In vigore dal 12 ago 1988
1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell', al paragrafo 2 dell', ai paragrafi 2 e 3 dell', ai paragrafi 2 e 4 dell' ed al paragrafo 2 dell' saranno indirizzate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà alle Parti Contraenti ed agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) le date di entrata in vigore e di esecuzione del presente Accordo, in conformità alle disposizioni dell';
c) ogni notifica ricevuta in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-18