Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell', al paragrafo 2 dell', ai paragrafi 2 e 3 dell', ai paragrafi 2 e 4 dell' ed al paragrafo 2 dell' saranno indirizzate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà alle Parti Contraenti ed agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore e di esecuzione del presente Accordo, in conformità alle disposizioni dell'; c) ogni notifica ricevuta in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo.
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