Accordo
Art. 15
15 / 21In vigore dal 12 ago 1988
1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia espresso opposizione all'adesione di questo Stato, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso nel quale sarà scaduto il termine di sei mesi a disposizione di tale Parte, ai sensi del paragrafo 2 dell', al fine di esprimere un'opposizione o, nei confronti di uno Stato europeo di cui al paragrafo 3 dell', il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sarà avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.
2. Le Parti Contraenti notificheranno, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell', le disposizioni dei comma a), b) o c) del paragrafo 1 dell' che hanno convenuto di applicare nei loro reciproci rapporti.
3. Qualora due o più Parti Contraenti non siano addivenute ad un accordo relativo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo e, se del caso, ad un Accordo di cui al paragrafo 2 dell', al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nei loro confronti, tale Accordo avrà effetto tra le Parti solo al momento in cui questi Accordi diverranno applicabili nei loro reciproci rapporti.
4. Nei casi di cui al paragrafo precedente del presente articolo, le Parti Contraenti in causa notificheranno, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell', la data alla quale il presente Accordo entrerà in vigore tra di loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-15