Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffio internazionale del Lavoro. 2. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 3. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avrà avuto luogo il deposito del secondo strumento di ratifica. 4. Per ogni Stato che lo ratificherà ulteriormente, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avrà avuto luogo il deposito del suo strumento di ratifica.
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