Accordo
Art. 10
10 / 21In vigore dal 12 ago 1988
1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente, ad una scadenza determinata, presso l'istituzione di detta Parte, sono ricevibili se sono presentati entro la medesima scadenza presso un'istituzione corrispondente di un'altra Parte Contraente. In questo caso, l'istituzione così investita, trasmette senza indugio dette domande o ricorsi all'istituzione della prima Parte competente a giudicarne, sia direttamente sia mediante le autorità competenti delle Parti Contraenti in causa.
La data alla quale tali domande o ricorsi sono stati presentati presso un'istituzione della seconda Parte è considerata come data di presentazione presso l'istituzione competente a giudicarne.
2. Le domande, dichiarazioni, ricorsi ed altri scritti che sono presentati, ai fini dell'applicazione del presente Accordo, presso un'autorità o una istituzione di una Parte Contraente non possono essere respinti per il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale di un'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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