Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980.
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Accordo
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE ALLE PE Art. 2 Articolo 2 1. Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo tutte le Art. 3 Articolo 3 1. Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni Art. 4 Articolo 4 1. Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo ed Art. 5 Articolo 5 1. Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni del paragrafo Art. 6 Articolo 6 1. Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, Art. 7 Articolo 7 1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraent Art. 8 Articolo 8 1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano: a) ogni informa Art. 9 Articolo 9 1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di canceller Art. 10 Articolo 10 1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi del Art. 11 Articolo 11 Ogni Controversia che sorga tra due o più Parti Contraenti, relativa all'inter Art. 12 Articolo 12 Gli allegati di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 ed al paragrafo 1 dell'arti Art. 13 Articolo 13 1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffi Art. 14 Articolo 14 1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla dat Art. 15 Articolo 15 1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia e Art. 16 Articolo 16 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. 2. Tutta Art. 17 Articolo 17 1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrat Art. 18 Articolo 18 1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2 dell'art Art. 19 Articolo 19 1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia autentic Art. 20 Articolo 20 1. Due o più Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessità, intes Art. 21 Articolo 21 Un esemplare originale dei testi francese, tedesco, inglese, spagnolo e russo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360