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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo
LEGGE · n. 335
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo
24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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24 articoli
Accordo
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE ALLE PE
Art. 2
Articolo 2 1. Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo tutte le
Art. 3
Articolo 3 1. Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni
Art. 4
Articolo 4 1. Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo ed
Art. 5
Articolo 5 1. Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni del paragrafo
Art. 6
Articolo 6 1. Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno,
Art. 7
Articolo 7 1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraent
Art. 8
Articolo 8 1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano: a) ogni informa
Art. 9
Articolo 9 1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di canceller
Art. 10
Articolo 10 1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi del
Art. 11
Articolo 11 Ogni Controversia che sorga tra due o più Parti Contraenti, relativa all'inter
Art. 12
Articolo 12 Gli allegati di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 ed al paragrafo 1 dell'arti
Art. 13
Articolo 13 1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffi
Art. 14
Articolo 14 1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla dat
Art. 15
Articolo 15 1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia e
Art. 16
Articolo 16 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. 2. Tutta
Art. 17
Articolo 17 1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrat
Art. 18
Articolo 18 1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2 dell'art
Art. 19
Articolo 19 1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia autentic
Art. 20
Articolo 20 1. Due o più Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessità, intes
Art. 21
Articolo 21 Un esemplare originale dei testi francese, tedesco, inglese, spagnolo e russo