Convenzione
Art. 25
25 / 25Notifiche
In vigore dal 12 ago 1988
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:
a) tutte le firme;
b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 2, ed all', paragrafi 2 e 3;
d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-25