Convenzione
Art. 20
20 / 25Applicazione territoriale
In vigore dal 12 ago 1988
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convezione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese succesivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale
Storico versioni
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