Art. 15 · Informazioni concernenti l'esecuzione
Convenzione

Art. 15

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Informazioni concernenti l'esecuzione

In vigore dal 12 ago 1988
Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena: a) allorchè consideri terminata l'esecuzione della pena; b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-15