Convenzione
Art. 15
15 / 25Informazioni concernenti l'esecuzione
In vigore dal 12 ago 1988
Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
a) allorchè consideri terminata l'esecuzione della pena;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-15