Art. 11 · Conversione della condanna
Convenzione

Art. 11

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Conversione della condanna

In vigore dal 12 ago 1988
1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorità competente: a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna; b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria; c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata; e d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata è non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi. 2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.
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