Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 12 ago 1988
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;
Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;
Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;
Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;
Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi,
Hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione;
a) "condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
b) "sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.
c) "Stato di condanna", significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna che può essere, o è già stata trasferita;
d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;334#art-c-1