Art. 3
3 / 4In vigore dal 7 ago 1988
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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