Art. 72 · Recesso
Accordo

Art. 72

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Recesso

In vigore dal 5 ago 1988
Recesso 1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.
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